CASSAZIONE: NESSUNA CONDOTTA ANTISINDACALE SE IL CONFRONTO È GARANTITO ANCHE IN EMERGENZA
Con l’Ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un’organizzazione sindacale che contestava all’Agenzia di Tutela della Salute una presunta condotta antisindacale, legata al mancato rispetto degli obblighi di informazione e confronto in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante le prime fasi della pandemia da Covid-19.
La Suprema Corte ha ribadito che la violazione di norme legali o contrattuali sui diritti di informazione e consultazione sindacale può far presumere l’esistenza di un comportamento antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Tuttavia, tale presunzione viene meno quando il datore di lavoro dimostri che, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, le esigenze partecipative delle organizzazioni sindacali siano state comunque soddisfatte in modo concreto.
Secondo i giudici, durante l’emergenza sanitaria era legittimo ricorrere a modalità alternative rispetto agli incontri in presenza, purché tali strumenti fossero effettivamente idonei a garantire il flusso informativo e il confronto sui temi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In questo senso, l’utilizzo di canali informali o atipici non può essere automaticamente considerato lesivo delle prerogative sindacali, se risponde allo scopo di assicurare un dialogo effettivo.
La pronuncia chiarisce così che, in situazioni straordinarie come quella pandemica, il rispetto sostanziale dei diritti sindacali prevale sulla rigidità delle forme, escludendo l’antisindacalità quando il confronto sia stato comunque assicurato in modo concreto ed efficace.