VACANZE RETRIBUITE: ECCO QUANDO SPETTANO

Il diritto alle ferie o vacanze retribuite annuali, sancito dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c. e da altre norme, è un diritto irrinunciabile del lavoratore le cui modalità di fruizione sono stabilite da leggi e contratti.

 

DIRITTO ALLE VACANZE RETRIBUITE DEL LAVORATORE

Le vacanze retribuite sono un diritto sancito dall'articolo 36 della Costituzione. Il comma tre di questa norma dispone infatti che: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."

Il diritto alle ferie retribuite è altresì previsto dall'art. 2109 c.c. dedicato al "Periodo di riposo" che riguarda il rapporto di lavoro, nei seguenti termini:

1.Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola

in coincidenza con la domenica.

2. Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che

l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

3. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
4. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118."

L'art. 2243 c. c. intitolato anch'esso "Periodo di riposo" ma contenuto nello specifico nel capo II "Lavoro domestico" del titolo IV " Del lavoro subordinato in particolari rapporti, del Libro V "Del lavoro" dispone altresì che:"Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni."

Completa la normativa di riferimento sulle ferie annuali retribuite l'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 che ha dato attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE la cui disciplina riguarda alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Questa norma, intitolata "Ferie Annuali" dispone in particolare che:

"1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione."

Il diritto alle ferie retribuite è così importante che non è mai consentito convertirlo il denaro tranne che in due casi del tutto eccezionali: quando il rapporto di lavoro viene risolto e in relazione ai contratti di lavoro a termine che hanno una durata inferiore a un anno.

Il numero di giorni di ferie retribuite viene in genere calcolato in base ai mesi di lavoro, compresi i periodi di assenza per malattia o maternità, ad esempio. Per il dettaglio è sempre bene fare comunque riferimento al contenuto dei contratti collettivi.

VACANZE RETRIBUITE ANNUALI: FERIE COLLETTIVE E INDIVIDUALI

Le vacanze retribuite annuali, ossia il periodo di ferie spettanti ai dipendenti vengono stabilite dal datore, che è tenuto a comunicarlo al lavoratore. Nel caso in cui il datore decida di chiudere l'azienda per un periodo determinato di tempo (es: ultime due settimane di agosto) si parla di ferie collettive. in questo caso il dipendente non può chiedere di usufruire delle ferie in un periodo diverso.

In caso contrario le regole da seguire sono le seguenti:

  • diritto alle ferie continuative per due settimane su domanda del dipendente nell'anno di maturazione, a meno che non sia diversamente disposto dai contratti collettivi;

  • altre due settimane di ferie da usufruire anche in modalità frazionata (sempre a condizione che i contratti collettivi non dispongano diversamente) entro il termine di 18 mesi che decorre in questo caso dalla conclusione dl periodo di maturazione;

  • altri giorni di ferie possono essere usufruiti anche in misura frazionata in base agli usi o agli accordi collettivi, sempre che siano previsti dal contratto collettivo o da quello individuale.

VACANZE RETRIBUITE: POSSONO ESSERE INTERROTTE?

Il periodo di ferie retribuite, anche se importante, può essere interrotto dal datore id lavoro, tramite richiama del dipendente al lavoro, se lo prevede il contratto collettivo di riferimento. Ovviamente il lavoratore potrà beneficiare la parte restante delle ferie che non ha goduto in un momento successivo.

Può però anche accadere che le ferie retribuite siano interrotte per cause che riguardano il dipendente, come in caso di malattia ad esempio. Le conseguenze però variano a seconda che la malattia intervenga prima prima o durante le ferie. Nel primo caso il lavoratore può iniziare le ferie una volta terminato il periodo di malattia, a meno che il datore non dia disposizioni diverse, nel secondo caso invece, poiché il lavoratore ha diritto al pieno godimento delle ferie, se la malattia gli impedisce in effetti di goderle, salvo diverso accordo con il datore, può beneficiare delle ferie una volta conclusa la malattia.

FERIE RETRIBUITE NON GODUTE: CONSEGUENZE

Che cosa accade se il lavoratore non gode delle ferie retribuite che gli spettano dopo la scadenza, che in genere è di 18 mesi? Accade che il datore deve versare i contributi all'Inps, inoltre, poiché è un suo obbligo quello di comunicare ai dipendenti il diritto di usufruire delle ferie annuali retribuite, costui, in base alle modifiche apportate alla legislazione sull'orario di lavoro dalla legge n. 183/2010, il datore, in base al numero dei dipendenti o alle annualità a cui si riferisce la violazione, sarà soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie:

  • da € 100,00 a € 600,00 per ogni lavoratore dipendente;

  • da € 400,00 a € 1.500,00 per violazioni che si riferiscono a più di 5 lavoratori o due annualità;

  • da € 800,00 a € 1.500,00 per violazioni relative a più di 10 lavoratori o 4 annualità.

IL DIRITTO ALLE FERIE SI PUÒ PERDERE?

A questa domanda ci aiuta a rispondere la Cassazione n. 21781/2022, richiamando normativa e giurisprudenza europea in materia: "L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riportopurché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (...); - E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (...); - Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (...); - A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro; ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (...). - Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute."

 

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