RISCATTO DELL'INATTIVITÀ TRA RAPPORTI TEMPORANEI: NON C'È UN PERIODO MINIMO.

Con riferimento al D.Lgs n. 564/1996, l'INPS è intervenuto, con il Messaggio n. 958 del 28 febbraio 2022, a precisare che per il riscatto dei periodi di inattività tra rapporti di lavoro stagionaletemporaneo o discontinuo successivi al 31 dicembre 1996non è previsto alcun limite temporale minimo.

L'Istituto sottolinea che l'inesistenza di un limite temporale minimo per valutare l'inattività vale a prescindere dalla durata dell'inattività fra i rapporti di lavoro dipendenti, sia qualora sia chiesta a riscatto l'inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia qualora il beneficio sia richiesto a copertura dell'inattività fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura o della stessa natura, e anche nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o seguito da un altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.

Il riscatto non può invece riguardare un periodo di inattività successivo ad un rapporto temporaneo ma precedente un altro subordinato a tempo indeterminato.

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