RICOSTITUZIONI DELLE PRESTAZIONI DI ESODO: CHIARIMENTI INPS

L'INPS interviene in materia di ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le citate prestazioni di esodo, di rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all'accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell'importo.