PER IL PREMIO DI RISULTATO UN PARAMETRO VALIDO È LA RIDUZIONE DELLE ASSENZE

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24814/2022, prende le mosse dal ricorso presentato dall'INPS, il quale ritiene che la corresponsione del cd. "premio di presenza" non possa rientrare nella nozione di premio di produttività, perché l'incentivo alla presenza (costituito da un premio in danaro destinato a salire quanto meno risultano le assenze) determina solo l'effetto di aumentare il tempo lavorato ed incide sulla produzione solo per tale via. Il ricorrente ritiene poi che l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata sia contra legem, in quanto finisce per ricomprendere nell'area della decontribuzione qualsivoglia previsione collettiva di secondo livello che garantisca un aumento di produzione.

La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso, sostenendo che il premio di risultato connesso all'assenteismo gode dell'agevolazione fiscale e contributiva, qualora il criterio delle assenze dal lavoro sia stato inserito in sede di contratto collettivo aziendale tra gli indicatori della produttività.

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