LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA NON VINCOLA ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

Con la sentenza n. 2866 del 31 gennaio 2022, la Corte di Cassazione, ha affermato che l'imprenditore che cede un ramo d'azienda non è tenuto ad accertarsi che il cessionario prosegua l'attività e che siano mantenuti inalterati i livelli occupazionali.

In particolare, precisa la Suprema Corte, non è posto alcun limite alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda e la cessione non può essere subordinata alla prognosi sulla continuazione dell'attività produttiva. Eventuali limiti sanzionati con invalidità o inefficacia della cessione d'azienda sarebbero infatti in contrasto con i principi di libera iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

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