Il Consiglio di Stato conferma quanto già deciso dalla cassazione: Il pane precotto e surgelato può essere posto in vendita solo preconfezionato

Il Consiglio di Stato, con la recente Sentenza n. 6677/2021, ha ribadito il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e surgelato, posto in vendita nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata, al fine di distinguerlo correttamente dal pane fresco, così come già sancito lo scorso anno dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8197/2020 e con la successiva Sentenza n. 14712/2020.

In questo caso, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato in grado d’appello il rigetto del Ricorso, promosso in primo grado dinanzi al TAR della Puglia da parte di una Società concessionaria avverso un Provvedimento della competente ASL di Lecce, recante sanzioni ad un Supermarket per accertata commercializzazione senza confezione né etichetta di pane precotto, surgelato o meno, in violazione delle norme nazionali di cui al combinato disposto tra l’art. 14 comma 4 Legge n. 580/1967 e ss. (Lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) e l’art. 1 DPR n. 502/1998 e ss. (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane).

Nella fattispecie, la nuova pronunzia del Consiglio di Stato, nel ritenere inammissibile ed infondato il  ricorso, in armonia con le citate disposizioni di legge, ha ribadito in toto l’impugnata Sentenza del Tar Puglia, chiarendo contestualmente che all’interno dei Supermercati il pane precotto deve essere obbligatoriamente venduto alla clientela già preconfezionato ed etichettato, dal momento che nemmeno può essere consentita ai consumatori nella GDO l’eventuale manipolazione di tali prodotti prima di imbustarli, ancorché tramite appositi recipienti ed imballaggi disponibili unitamente a bilance ad hoc per la pesatura ed il prezzo, prassi aziendale ritenuta illegittima dai giudici amministrativi nel caso specifico del Punto vendita della Società appellante, poiché in contrasto con le vigenti norme in tema di igiene e sicurezza alimentare.

Riepilogando, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, ancora una volta che “ai sensi del richiamato art. 14 comma 4 Legge 580/1967 ss., “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”, mentre l’ art. 1 del DPR 502/1998 ss. stabilisce inoltre al comma 2 che “Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”; continuando “dal combinato disposto di tali disposizioni può evincersi dunque agevolmente che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere effettuata, di norma, previo confezionamento, salvo restando tuttavia che nel solo caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita potrà farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”; ancora, “ sotto il profilo igienico sanitario, la Sentenza 6677/21 del Consiglio di Stato ha evidenziato in particolare come sfugga alle argomentazioni della Società ricorrente ed appellante che la rivendicata modalità di vendita si è rivelata in concreto, nella fattispecie oggetto del Provvedimento ASL impugnato, del tutto inidonea a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare, poiché è stata accertata dai NAS l’inammissibile procedura che autorizzava illegittimamente il singolo consumatore, prima di provvedere al confezionamento, a “.. toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti”.

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