INL: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI – PRIME INDICAZIONI.
La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con la quale fornisce le prime indicazioni circa le nuove disposizioni in materia di tirocini, previste articolo 1, commi da 721 a 726, della Legge di Bilancio per l’anno 2022 (Legge n. 234/2021).
In particolare, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 e già vigenti:
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Indennità di partecipazione
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Ricorso fraudolento al tirocinio
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Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel caso di mancata corresponsione dell’indennità da corrispondere al tirocinante, trova già applicazione la nuova sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
RICORSO FRAUDOLENTO AL TIROCINIO
Immediatamente operativa anche l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio comminata al soggetto ospitante che utilizza il tirocinante in modo fraudolento, ossia lo utilizza come effettivo lavoratore subordinato oppure in sostituzione di un lavoratore dipendente.
Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall’Ispettorato con circolare n. 8/2018.
La sanzione ha natura penale, punita con pena pecuniaria, pertanto la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
In ogni caso è fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L’IMPIEGO E OBBLIGHI DI SICUREZZA
L’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego dei tirocini interessa unicamente i tirocini extracurriculari.
Ai tirocinanti si applicano le medesime tutele in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in favore del personale dipendente.