IL LAVORATORE IN MALATTIA CHE OMETTE DI COMUNICARE L’INDIRIZZO ESATTO INCORRE IN SANZIONI.

Il nostro sistema legislativo prevede notevoli tutele per i lavoratori che vengono a trovarsi in difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni per motivi di salute. Si pensi ad esempio alla possibilità di ottenere la pensione anticipata quando si assiste un familiare disabile. Così come concede la possibilità di rimanere a casa senza perdere il lavoro, percependo un’indennità, in caso di malattia.  Il lavoratore in questi casi deve comunicare al datore di lavoro la sua assenza, prima che inizi il suo turno. Inoltre dovrà produrre il certificato telematico di malattia che si farà prontamente rilasciare dal proprio medico curante. In particolare una volta compilato online il certificato dal medico, questo giungerà telematicamente al datore di lavoro e all’INPS. Il lavoratore dovrà rendersi reperibile nelle fasce orarie in cui potrà arrivare la visita medica. 

GUAI IN VISTA E SANZIONI AL LAVORATORE IN MALATTIA CHE SBADATAMENTE OMETTE QUESTA COMUNICAZIONE

Le visite fiscali non sono nient’altro che degli accertamenti richiesti solitamente dal datore di lavoro che hanno lo scopo di accertare la reale malattia del dipendente. Lo scopo è di evitare eventuali abusi nei confronti dell’Istituto previdenziale e dei datori di lavoro. Infatti il legislatore prevede anche severe sanzioni nei confronti di chi commette abusi.

Pertanto qualora il lavoratore risulti assente alla visita, potrebbe rischiare sanzioni disciplinari. Infatti ci sono guai in vista e sanzioni al lavoratore che si rende irreperibile alla visita medica fiscale. A tal proposito è fondamentale indicare al datore di lavoro l’indirizzo esatto di reperibilità. Tuttavia potrebbe accadere che il dipendente abbia sbadatamente omesso di comunicare la variazione. In tali casi il lavoratore rischia sanzioni disciplinari severe. Potrebbe perdere l’indennità di malattia e in caso di recidiva potrebbe addirittura essere licenziato per giusta causa. 

COME COMUNICARE LA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ

L’INPS per facilitare i lavoratori ha previsto il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”. Questo servizio è dedicato alla comunicazione da parte dei lavoratori pubblici e privati della variazione dell’indirizzo di reperibilità. L’interessato, accedendo al sito web dell’Istituto, mediante le proprie credenziali, potrà comunicare, nell’ambito dell’evento malattia, la variazione dell’indirizzo di reperibilità rispetto a quello precedentemente fornito. 

Ovviamente, come precisa l’Istituto stesso, il servizio non sostituisce gli obblighi contrattuali dei lavoratori verso i datori di lavoro, in ordine alle comunicazioni di variazione. 

I lavoratori privati che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia possono utilizzare questo servizio e adempiere così all’obbligo di comunicare all’INPS la variazione. In tal modo non incorrerà in eventuali sanzioni per mancata visita a causa della mancata rettifica dell’indirizzo di reperibilità.

Mentre il lavoratore pubblico dovrà comunicarlo preventivamente alla sua Amministrazione d’appartenenza, durante il periodo di prognosi. Ma potrà comunque utilizzare il servizio per ottimizzare le comunicazioni.

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