IL DIRITTO AL PASTO NON È SOGGETTO A LIMITAZIONI

Lo afferma la Cassazione con l'Ordinanza n. 16938 del 24 giugno 2025. La causa aveva avuto origine dalla richiesta del dipendente turnista della struttura ospedaliera di fruire del servizio mensa messo a disposizione dei lavoratori, posto che egli ne era stato escluso a causa della “particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Secondo l'azienda, egli avrebbe potuto infatti consumare il pasto appena prima o subito dopo il turno di lavoro, considerando che egli non prestava attività nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto. Di tutto ciò, però, non vi è traccia nel CCNL Sanità applicato al caso di specie, che non detta alcuna limitazione al diritto al pasto in tali termini. I Giudici evidenziano, quindi, che ai fini del riconoscimento del diritto, occorre collegare le particolari condizioni di lavoro dettate dal CCNL al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere dalle fasce orarie ove essa avvenga o dal fatto che il lavoratore possa consumare il pasto prima o dopo il turno.

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