NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA, GLI UTILI NON CONTABILIZZATI SI PRESUMONO ATTRIBUITI AI SOCI

Nel panorama della fiscalità italiana, la giurisprudenza ha più volte ribadito un principio fondamentale: nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati dall’Amministrazione finanziaria si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria. Tale presunzione si fonda sulla natura stessa di queste società, spesso costituite da un numero limitato di partecipanti, tra cui esiste una stretta correlazione gestionale e patrimoniale.
La Cassazione ha chiarito che, in assenza di evidenze contrarie, gli utili “in nero” non possono ritenersi accantonati in capo alla società, ma devono considerarsi percepiti dai soci in proporzione alla loro partecipazione. Questo orientamento mira a contrastare pratiche elusive, evitando che il socio benefici economicamente dell’evasione senza subirne le conseguenze fiscali.
Tuttavia, la presunzione è superabile: è onere del contribuente dimostrare che tali utili non sono stati effettivamente distribuiti. La prova può consistere, ad esempio, nella dimostrazione dell’impiego degli utili nella gestione aziendale o nel loro reinvestimento.

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