IL LICENZIAMENTO NON INTERROMPE IL PREAVVISO NÉ IL DIRITTO AL CONGEDO PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI

In ambito lavorativo, spesso si pensa che il licenziamento interrompa automaticamente ogni diritto o beneficio connesso al rapporto di lavoro. Tuttavia, in determinate circostanze, alcuni diritti restano pienamente validi anche durante il periodo di preavviso. Un esempio rilevante riguarda il congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave, riconosciuto dall’art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001.
Secondo la recente sentenza n. 12174/2024 della Corte di Cassazione, il lavoratore licenziato mantiene il diritto a fruire del congedo straordinario, qualora richiesto durante il periodo di preavviso. La Cassazione ha chiarito che il preavviso non equivale alla cessazione immediata del rapporto di lavoro, ma ne rappresenta solo la fase conclusiva. Pertanto, durante il preavviso, il lavoratore conserva tutti i diritti e i doveri connessi alla prestazione lavorativa, inclusi quelli legati alla tutela della disabilità.
Nel caso specifico, un lavoratore aveva chiesto di usufruire del congedo per assistere il padre disabile dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento. Il datore di lavoro aveva rigettato la richiesta, sostenendo che il rapporto fosse ormai in fase di chiusura. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che fino all’effettiva cessazione del contratto, ogni diritto previsto dalla normativa rimane intatto, inclusa la possibilità di astenersi dal lavoro per assistenza familiare.
Questo principio tutela non solo il lavoratore, ma anche il valore costituzionale della solidarietà familiare e della protezione delle persone fragili, che non può essere compromesso da una risoluzione contrattuale ancora in corso.

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