TRASFERIMENTO D'AZIENDA: L'ACCORDO SINDACALE NON INTRODUCE UNA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3411/2022, ha stabilito che, in caso di trasferimento d'azienda, un accordo sindacale non può derogare al principio posto dall'articolo 2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente; ciò indipendentemente dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di crisi aziendale oppure si trovi sottoposta ad amministrazione straordinaria.

In caso di trasferimento d'azienda, un accordo sindacale non può derogare al principio posto dall'articolo 2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente; ciò indipendentemente dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di crisi aziendale oppure si trovi sottoposta ad amministrazione straordinaria.

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