FISCO E INDAGINI BANCARIE, VANNO DEDOTTI I COSTI DEI MAGGIORI RICAVI

La Suprema Corte stabilisce che anche negli accertamenti su conti correnti vanno riconosciuti i costi forfettari legati ai maggiori ricavi contestati.
La Cassazione ha consolidato un importante principio in materia di accertamenti fiscali basati su indagini bancarie: anche negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi fondati su movimentazioni finanziarie,
l'Amministrazione deve riconoscere al contribuente una deduzione forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
Nel caso in esame, il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2011, con cui l'Ufficio, sulla base di indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza, aveva accertato maggiori componenti positivi, rideterminando il reddito imponibile e il volume d'affari. Dopo un'iniziale vittoria in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità dell'accertamento. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso in Cassazione articolando nove motivi, tra cui la mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
La Corte ha accolto il ricorso, affermando che «a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare può eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati».
Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche per i contribuenti oggetto di verifiche fiscali basate su indagini bancarie in quanto anche in assenza di prove documentali specifiche, potrà essere riconosciuta una deduzione forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati; inoltre, si attenua il rigore dell'onere
probatorio a carico del contribuente e si garantisce maggiore equità tra le diverse tipologie di accertamento.
Corte di cassazione, sez. Tributaria, ordinanza (ud. 13 marzo 2025) 15 maggio 2025, n. 12988

TOP