LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE VA IN FERIE SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 169 del 2 aprile 2025, ha sottolineato che la fruizione delle ferie deve essere sempre autorizzata dal datore di lavoro.
La controversia oggetto d'esame riguarda l'impugnazione di un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente con mansioni di autista, attuale ricorrente, da parte della società datrice di lavoro, con particolare riferimento alla presunta assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo di 17 giorni consecutivi a cavallo tra dicembre 2022 e gennaio 2023.
Nello specifico, il dipendente contesta la legittimità del licenziamento, sostenendo di aver regolarmente richiesto le ferie per il periodo in questione, di non aver ricevuto un diniego formale, e di aver agito in buona fede per rinnovare la patente di guida professionale in Romania.
Alla luce di ciò, quindi, il ricorrente chiede la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno e un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970.
Di contro, invece, la datrice di lavoro sostiene che il lavoratore si sia assentato senza autorizzazione, nonostante un diniego espresso, avendo già esaurito le ferie disponibili, e che ciò configuri una grave insubordinazione tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale di Perugia, intervenuto sulla questione con sentenza n. 169 del 2 aprile 2025, rigetta il ricorso del lavoratore, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società al ricorrente a seguito dell'assenza ingiustificata protrattasi per nove giorni lavorativi.
La decisione si basa sull'accertamento che il lavoratore si è arbitrariamente “collocato in ferie” nonostante il diniego espresso del datore, in contrasto con l'art. 2109 c.c. e con il CCNL di riferimento che attribuisce alla società il potere di fissare l'epoca delle ferie, tenendo conto delle esigenze del servizio.
Il Giudice di prime cure rammenta che il lavoratore non ha alcun diritto unilaterale all'autoassegnazione delle ferie e che queste devono essere previamente autorizzate dal datore di lavoro. Nella fattispecie in esame, è emerso che al momento della richiesta, il lavoratore aveva già fruito dell'intero monte ferie disponibile per l'anno 2022. Ciononostante, la società gli aveva comunque concesso un ulteriore periodo di ferie di due settimane a partire dal 1° gennaio 2023, ma egli si era comunque assentato anticipatamente dal 19 dicembre 2022, disobbedendo alle indicazioni aziendali.
Questa condotta, secondo il Giudice, ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, rendendo così il licenziamento legittimo.
Tribunale di Perugia, sez. Lavoro, sentenza 2 aprile 2025, n. 169

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