VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI: INTERPELLO

Con Risposta ad Interpello 20 febbraio 2025, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento
dell'imposta di bollo e della tassa di concessione
governativa sui libri e registri contabili di cui all'art. 2421, Codice civile.
L'Amministrazione finanziaria, richiamando la Risposta ad Interpello n. 346/2021, ha ribadito che nel caso di registri tenuti in modalità cartacea, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16 oppure € 32 laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima
che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina ed è assolta mediante:
• pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle
Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno;
• pagamento ai soggetti autorizzati tramite Mod. F23.
L'amministrazione finanziaria ha precisato che, convenzionalmente, la misura del foglio da intendersi composto da quattro facciate è pari a 100 righe (25 righe a pagina); quindi, nel caso di registri tenuti in modalità informatica l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) che
corrispondono a 2.500 righe (o frazioni) e deve essere corrisposta tramite Mod. F24 (codice tributo "2501").
Infine, l'Agenzia ricorda che per tutti i registri per i quali è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, quest'ultima deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta dei registri. In tal caso, resta fermo il tradizionale metodo di versamento su conto corrente postale.