NULLO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE ASSENTE PER COVID-19

Con l'Ordinanza n. 22552 del 4 agosto 2025, la Suprema Corte ribadisce che il periodo trascorso in quarantena, in sorveglianza attiva ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria, va scomputato dal comporto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020.
Nullo, quindi, il licenziamento intimato al dipendente per superamento del periodo di comporto, una volta che è stata accertata la riconducibilità dell'assenza alla contrazione del virus, e nonostante il dipendente non abbia specificato al datore di lavoro la patologia dalla quale era affetto, posto che la non computabilità opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza o meno del datore del motivo della malattia.

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