TUTELA DEL LAVORATORE ASSUNTO CON JOBS ACT

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 128 del 2024 aveva stabilito la tutela attenuata, reintegra e risarcimento fino a dodici mensilità, in assenza di giustificato motivo oggettivo e inosservanza dell'obbligo di repêchage. La domanda della lavoratrice, assunta con Jobs Act e poi licenziata, viene accolta in quanto sul datore di lavoro ricade l'onere di provare l'effettività delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste alla base del licenziamento e l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti.
Su questa scia, poi, la Sentenza n. 5566 del 10 dicembre 2024 ha fissato che la tutela attenuata va concessa anche quando si dimostra l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, dichiarando incostituzionale l'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui non era contemplata siffatta ipotesi.
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