SUPERSISMABONUS ACQUISTI, DALLA CESSIONE DELL'IMMOBILE NON EMERGE PLUSVALENZA ART. 67, COMMA 1, LETTERA B-BIS), TUIR

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'emersione della plusvalenza da cessione di immobile agevolato superbonus, di cui alla lettera b-bis), comma 1, art. 67, TUIR, nel caso di vendita nel 2025 dell'immobile acquistato nel 2021 da impresa con applicazione del cd. "supersismabonus acquisti" al 110% e successiva cessione del credito.
L'Amministrazione finanziaria, richiamando quanto precisato con la Circolare 13 giugno 2024, n. 13, ha chiarito che la plusvalenza di cui alla citata lett. b-bis) può essere conseguita solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso dell'immobile oggetto di interventi superbonus e non anche per le eventuali successive cessioni.
Di conseguenza, nel caso di specie, trattandosi di una successiva cessione dell'immobile, non emergerà plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR. Tuttavia, se tale immobile è venduto dall'Istante prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, si realizza una plusvalenza "ordinaria" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.

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