SOSTEGNO ALLE IMPRESE: NUOVI AIUTI SETTORE MODA E RAFFORZAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Senato ha approvato nei giorni scorsi, il disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto-legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”, entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in 3 capi:
• Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione,
• Capo II – Ammortizzatori sociali,
• Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.
Il provvedimento si configura quindi come uno strumento emergenziale volto a:
• garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei
poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA),
• agevolare i processi di riconversione industriale,
• rafforzare gli ammortizzatori sociali,
• offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.
DI SEGUITO UNA SINTESI COMPLETA DEI PRINCIPALI CONTENUTI DEGLI ARTICOLI.
1) Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati
• Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200
milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in
sicurezza degli impianti.
• Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di
produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo
esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la
partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
• Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a
50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un
commissario per semplificare gli iter amministrativi.
• Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per
l’indotto degli stabilimenti strategici.
• Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in
caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con
possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo
pubblico.
2) Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori
• Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le
imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla
CIGS nel 2025 salvo in caso di licenziamenti collettivi.
• Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi
gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati,
con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
• Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di
cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione,
subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti
per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro
o formazione.
• Art. 9: Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il
biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in
favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario
ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte
ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio
2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).
3) Settore moda e copertura finanziaria
• Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa
integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025,
con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in
difficoltà.
• Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo
straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di i
inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di
rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese
del beneficio economico dell’Assegno di inclusione
dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo
dell’Assegno di inclusione.
• Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con
fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui
di bilancio.
• Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno
successivo alla pubblicazione.
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