INPS: LA RICLASSIFICAZIONE DELL’IMPRESA NON INFLUISCE SULL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE GIÀ PERCEPITA DAI LAVORATORI

L'INPS, ha fornito indicazioni per la gestione delle domande di
disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d'ufficio dall'Istituto, di riclassificazione dell'attività economica svolta dall'impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un'altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.
In particolare, l'Istituto ha stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di
disoccupazione, sui lavoratori interessati in quanto dipendenti del datore di lavoro riclassificato. Di conseguenza, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato nella Circolare n. 56 del 23 aprile 2020, viene precisato che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Discorso analogo vale anche nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo.