RITORSIVO “NEI FATTI” IL LICENZIAMENTO LA CUI GIUSTA CAUSA SI BASA SU UNA TESTIMONIANZA A FAVORE DI UN COLLEGA

Secondo il datore di lavoro, il lavoratore avrebbe deposto il falso nell’ambito di una causa di lavoro coinvolgente un collega, ma non è dello stesso avviso la Cassazione, che con l’ordinanza n. 8857 del 3 aprile 2025 ha accertato l’insussistenza della giusta causa di licenziamento, ossia la falsità della deposizione testimoniale, e quindi la ritorsività “nei fatti” del licenziamento intimato. Per questo motivo, il lavoratore è stato reintegrato e risarcito.