REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ

Con Risposta a Interpello 26 giugno 2025, n. 171, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di un'associazione professionale, alla luce del nuovo principio di
onnicomprensività di cui all'art. 54, TUIR, con effetto a partire dai redditi prodotti dal 2024.
Nello specifico, il primo quesito posto dall'istante riguarda il corretto inquadramento fiscale degli interessi attivi bancari percepiti sul conto corrente dell'associazione: al riguardo, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, TUIR, tali interessi costituiscono redditi di capitale e quindi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Il secondo quesito concerne il trattamento fiscale del premio assicurativo per rischi professionali versato dall'associazione e successivamente rindebitato pro-quota in capo ai singoli associati. L'Agenzia sottolinea che le somme percepite dall'associazione professionale, a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio addebitato agli associati, non costituisce provento relativo all'attività professionale. L'associazione può quindi dedurre solo la quota del premio rimasta a suo carico.
Infine il terzo e ultimo quesito chiarito dall'Agenzia riguarda l'imputazione temporale del provento derivante dall'acquisto di un credito di imposta da bonus edilizi ad un valore inferiore rispetto al corrispondente valore nominale (art. 121 D.L. n. 34/2020).
Alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, l'Agenzia ritiene che il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

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