PENSIONI: COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE RETRIBUZIONI E MONTANTI CONTRIBUTIVI PER IL 2025

L'INPS, con il Messaggio n. 914 del 14 marzo 2025, ha reso note le tabelle rielaborate dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2025, nonché
• i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2025; i coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2);
• i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione dei lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 3).
TFR E CREDITI: INDICE DI RIVALUTAZIONE AGGIORNATO A FEBBRAIO 2025
L'ISTAT, con Comunicato del 17 marzo 2025, rende noto che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di febbraio 2025 è pari a 121,10 punti.
Il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,811564.
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TASSO DI INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI: COMUNICATO MEF IN G.U.
È stato pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2025, n. 63, il Comunicato del
Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato reso noto il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
In particolare, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002, il MEF comunica che, relativamente al periodo 1° gennaio - 30 giugno 2025, il tasso di interesse di riferimento è pari al 3,15%.
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IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI MINORI: CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con Circolare 14 marzo 2025, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori alla luce delle novità introdotte dai Decreti Legislativi n. 139 e 87 del 2024 attuativi della riforma fiscale (in particolare, dell'art. 10 e art. 20, Legge n. 111/2023).
La circolare in esame affronta le seguenti tematiche:
• autoliquidazione dell'imposta di registro: il nuovo art. 41 del Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUR) prevede che il calcolo sia in capo al soggetto obbligato al versamento;
• trasferimento d'azienda: possibile l'applicazione dell'imposta di registro con separate aliquote in base al bene trasferito a titolo oneroso;
• novità in materia di calcolo dell'imposta di bollo e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine;
• modifiche in materia di tasse per servizi ipotecari e catastali e relativi tributi speciali;
• accesso ai dati del Catasto: eliminata la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta dei servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
• imposta di bollo: semplificate le modalità di pagamento. Per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento avviene tramite Mod. F24 entro il termine di registrazione previsto per l'atto e non più al momento di formazione dello stesso.
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VIETATA L'ESPULSIONE DEL LAVORATORE STRANIERO "IN EMERSIONE"
La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 6606 del 12 marzo 2025, ha statuito che in caso di pendenza della procedura di emersione del lavoro irregolare, il giudice deve solo accertare la data e la certezza dell'inoltro della dichiarazione prevista e, per effetto del D.L. 34 del 2020, art. 103, co. 17, non è legittima
l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione" fino alla conclusione della
procedura giurisdizionale nel caso in cui sia stato impugnato il provvedimento amministrativo reattivo, salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione.
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso del lavoratore in quanto non era legittima la sua espulsione e non sussistevano né le condizioni di pericolosità per la sicurezza dello Stato né quelle di cui al comma 10 dell'articolo 103. Di fatti, il comma 17 del citato articolo 103 lega il divieto di emissione del decreto di espulsione alla sola pendenza del procedimento per l'emersione del lavoro irregolare, procedura che non si conclude per la sola pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto.
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