PAUSE PRANZO EXTRA E USCITE ANTICIPATE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL QUADRO SENZA POTERI DIRETTIVI

Con l'Ordinanza n. 9081 del 6 aprile 2025 la Corte di cassazione è intervenuta su una questione avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un lavoratore con qualifica di quadro, che si era sistematicamente sottratto all'osservanza dell'orario di lavoro, prolungando illegittimamente la pausa pranzo e anticipando l'orario di uscita. Nello specifico, la Cassazione ha deciso che l'esclusione dalla disciplina sull'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003, è applicabile unicamente ai dirigenti o al personale direttivo con reali poteri decisionali autonomi, categoria nella quale non rientrava il ricorrente. Pertanto, la Corte di legittimità ha ritenuto legittimo il licenziamento e ha precisato che le condotte accertate, nel caso di specie, non erano coperte da sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva applicata e, in ogni caso, tale tipizzazione non vincola il giudice nel caso siano presenti elementi aggravanti o ulteriori rispetto alla previsione negoziale.

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