OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI: CON LA DEPENALIZZAZIONE, OPERA ANCORA IL TERMINE DI DECADENZA DI 90 GIORNI?

Con la sentenza n. 8079 del 27 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che con la depenalizzazione parziale della fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l'art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 8/2016 deve leggersi alla luce del precetto indicato all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e quindi il termine ivi indicato deve intendersi a pena di decadenza. Di conseguenza, grava su chi intende esercitare il diritto l'onere di provare l'osservanza del termine di 90 giorni ai fini notificatori.

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