NON SI PUÒ ESPELLERE LO STRANIERO IN EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE FINO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTENZIOSO

Con l'ordinanza in commento, il Massimo Consesso ha affermato che uno straniero in emersione per lavoro irregolare non può essere espulso fino alla conclusione del procedimento, compresa l'eventuale impugnazione giurisdizionale del rigetto amministrativo, salvo casi di pericolosità sociale.
Un cittadino albanese impugnava un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Grosseto nel maggio 2022, sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo perché non era stata adeguatamente considerata la sua richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi del D.L. n. 34/2022.
Tale richiesta era stata respinta in sede amministrativa e il rigetto era stato impugnato dinanzi al TAR Toscana, dove però era stato confermato con la sentenza.
Il Giudice di Pace di Grosseto respingeva il ricorso, ritenendo che il Prefetto avesse agito correttamente. La sua decisione si basava su un orientamento giurisprudenziale, secondo cui il GdP può solo verificare se la richiesta di emersione è stata presentata e quando, ma non può esprimersi sulle probabilità di successo della domanda. Dato che la richiesta di sanatoria era stata già respinta e il TAR aveva confermato quel rigetto, il Giudice escludeva che il procedimento amministrativo pendente potesse incidere sulla legittimità dell'espulsione.
Contro la decisione del Giudice di Pace, il cittadino albanese ha quindi presentato ricorso in Cassazione, notificandolo nel novembre 2023. Ha potuto farlo entro quel termine perché per questo tipo di procedimenti si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale.
In sede di legittimità, la Suprema Corte accoglie il ricorso del ricorrente, ritenendo illegittima la sua espulsione. La decisione si basa sul fatto che, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, la procedura di emersione del lavoro irregolare era ancora pendente e gli effetti del rigetto della domanda da parte del TAR Toscana erano stati sospesi dal Consiglio di Stato. Secondo la normativa vigente, lo straniero che ha presentato una domanda di emersione non può essere espulso fino alla conclusione della procedura, salvo casi di pericolosità per la sicurezza pubblica, che nel caso di specie non sussistono.
pertanto, gli Ermellini precisano che, sebbene la domanda di emersione fosse stata respinta in sede amministrativa, la sospensiva cautelare concessa da Palazzo Spada ha impedito che il rigetto diventasse definitivo. Di conseguenza, il procedimento non può considerarsi concluso e l'espulsione non poteva essere disposta legittimamente.
In definitiva, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto:
«In tema di espulsione amministrativa dello straniero, per effetto del D.L. 34/2020 art.103, comma 17, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.103, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale in ipotesi di impugnativa del provvedimento amministrativo reiettivo. Il comma 17 del citato art.103, invero, ricollega il divieto di emissione del decreto di espulsione, salvo i casi descritti al comma 10, alla sola pendenza («nelle more della definizione») dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 per l'emersione del lavoro irregolare e la suddetta procedura non può dirsi conclusa in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza (ud. 22 gennaio 2025) 12 marzo 2025, n. 6606.
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