NO LICENZIAMENTO DEL QUADRO SE NON È PROVATO L'IMPOSSIBILE RIPESCAGGIO IN MANSIONI INFERIORI

La Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del quadro direttivo se il datore non ha provato l'impossibilità di ripescaggio dello stesso. Con l'Ordinanza n. 1802, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della suddetta prova, il datore è tenuto a dimostrare l'impossibilità di reimpiego anche in mansioni inferiori, ricomprese nella sua professionalità, che lo stesso si sia reso disponibile a svolgere

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