NO AL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ONCOLOGICO CHE RIFIUTA DI RIENTRARE AL LAVORO IN UNA SEDE TROPPO DISTANTE: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

Il lavoratore malato oncologico che rifiuta di rientrare al lavoro, allo scadere del periodo di comporto, in una sede lontana, non è licenziabile nel caso in cui il datore di lavoro gli abbia - a sua volta - in precedenza negato di poter rientrare al lavoro in una sede più vicina alla sua abitazione. Infatti, essendo la persona disabile in una posizione dotata di peculiare protezione, il rifiuto di accomodamento ragionevole da parte del datore costituisce un atto discriminatorio e come tale affetto da nullità. Così la Corte Cassazione con Ordinanza n. 30080 del 21 novembre 2024.