NIENTE RIMBORSO IRAP PER REDDITI INDIVIDUALI IMPUTABILI ALLO STUDIO ASSOCIATO: ORDINANZA DI CASSAZIONE

Con l’Ordinanza del 13 ottobre 2025, n. 27352, la Corte di cassazione torna a esprimersi sul tema del rimborso IRAP in ambito associativo, confermando un orientamento rigoroso già consolidato. Il caso esaminato riguarda un professionista inserito in uno studio associato, il quale aveva richiesto il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo che i redditi percepiti derivassero da un'attività “individuale” e non dall'organizzazione comune.
La Suprema Corte ha ribadito che, quando l’attività del singolo associato è esercitata in maniera riconducibile allo studio – in termini organizzativi, strutturali e funzionali – la soggettività fiscale dell’associazione prevale rispetto a quella del singolo. Ne consegue che i compensi percepiti, ancorché riferibili in parte a iniziative autonome del professionista, restano comunque imputabili allo studio ai fini IRAP. Di conseguenza, non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta.
Secondo i giudici, non è sufficiente dimostrare che alcune attività siano svolte “personalmente” dal singolo associato, né che i relativi compensi siano a lui direttamente corrisposti, per escludere l’applicazione dell’IRAP. Ciò che rileva
è il contesto organizzativo in cui tali attività si inseriscono. In presenza di una struttura condivisa, l’apporto personale del singolo si integra e si confonde con quello dello studio, rendendo inscindibile la rilevanza fiscale dell’organizzazione.
La decisione rafforza ulteriormente l’indirizzo che esclude la possibilità di “smontare” l’organizzazione associativa per segmentare il reddito ai fini dell’IRAP. Per il professionista associato, dunque, l’autonomia individuale non basta a legittimare una richiesta di rimborso se manca una netta separazione strutturale e funzionale rispetto allo studio.

TOP