MODIFICHE ALL'ART. 2407, CODICE CIVILE: NUOVE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2025, n. 73, la Legge 14 marzo 2025, n. 35, recante modifiche all'articolo 2407, Codice Civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale nelle società di capitali.
Come previsto dall'art. 2407, C.c., i sindaci sono chiamati ad adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell'incarico; sono, inoltre, responsabili della veridicità delle loro attestazioni e sono tenuti al segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
In particolare, l'art. 2407, C.c, dispone ora che i sindaci sono responsabili (al di fuori dei casi in cui abbiano agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, C.c.) per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:
•compensi fino a € 10.000, 15 volte il compenso;
•compensi da € 10.000 a € 50.000, 12 volte il compenso;
•compensi maggiori di € 50.000, 10 volte il compenso.
L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione sull'esercizio in cui si è verificato il danno (art. 2429, C.c.).
La Legge n. 35/2025 entrerà in vigore il 12 aprile 2025.

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