ML: ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI TITOLARI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN ATTESA DI CONVERSIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, offre indicazioni circa la possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.
In particolare, il Ministero ritiene che anche ai procedimenti di conversione sia applicabile quanto previsto dall'art. 5, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l'attività lavorativa a carattere non stagionale. Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che
•sia stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione
della domanda di conversione;
•vi sia stato il previo invio telematico del modello UNILAV (in caso
di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS
(in caso di lavoro domestico).