MANCATO PAGAMENTO DI UNA SOLA MENSILITÀ: SUFFICIENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AD USO DIVERSO

Con Sentenza 14 dicembre 2023, n. 1679, il Tribunale di Pescara ha stabilito che il dovere del conduttore di pagare i canoni rappresentata un  obbligo primario ed essenziale per cui anche il mancato pagamento di una sola mensilità in relazione a  locali adibiti ad uso commerciale è sufficiente per giustificare la domanda di risoluzione. Infatti, tale omissione incide su tutta l'economia del contratto stesso, pertanto ai fini della domanda di risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento.

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