LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA IL LAVORATORE CHE NEL TEMPO LIBERO ADESCAVA MINORI SUI SOCIAL

Con l'Ordinanza n. 11098 del 28 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di secondo grado, ritenendo sussistente la giusta causa di licenziamento del ricorrente in presenza di una grave lesione del vincolo fiduciario col datore di lavoro. Tale lesione era riconducibile alla condotta extralavorativa del dipendente, il quale era stato ritenuto responsabile (seppur non ancora definitivamente in sede penale) di condotte pedopornografiche attraverso l'utilizzo dei social. Una tale condotta, secondo i Giudici, si rivela contraria al c.d. minimo etico, scuotendo irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e conducendo al licenziamento del lavoratore.