LICENZIAMENTO SENZA CONTESTUALE MOTIVAZIONE: QUALE TUTELA APPLICARE?
Nel caso di specie, il lavoratore era stato assunto con formale contratto a progetto prima del 7 marzo 2015, per poi essere licenziato senza una contestuale motivazione. A fronte di ciò, la Corte d'Appello aveva riconosciuto solo la tutela indennitaria. Non è dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9544 dell'11 aprile 2025 ha anzitutto ricordato che la comunicazione del licenziamento deve contenere i motivi specifici per cui viene indicato, i quali vanno esplicitati contestualmente alla comunicazione dell'atto; inoltre, non trova applicazione la tutela indennitaria ma la reintegrazione attenuata poiché l'assenza della motivazione produce in tal caso l'illegittimità del licenziamento e, nel regime dimensionale sopra i 15 dipendenti, conduce alla mancanza del fatto con la relativa tutela, ossia quella reintegratoria attenuata.