LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: L’EFFETTO ESTINTIVO SI PRODUCE SOLO NEL MOMENTO IN CUI IL LAVORATORE VIENE A CONOSCENZA DEL RECESSO

Con la Sentenza n. 15513 del 10 giugno 2025, la Corte di Cassazione chiarisce la natura del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spiegando che si tratta di una fattispecie complessa che consta di tre fasi:
•un primo atto con cui il datore di lavoro comunica la sua
intenzione di licenziare il lavoratore, indicando il motivo oggettivo
e avviando il tentativo di conciliazione;
•il procedimento conciliativo vero e proprio, che termina con esito
negativo;
•l'atto di licenziamento e la necessaria comunicazione al lavoratore.
Solo in questa terza fase, ossia nel momento in cui il lavoratore ha effettiva conoscenza del suo licenziamento, si produce l'effetto estintivo del rapporto di lavoro. Come afferma la Corte, l'art. 1, comma 41, Legge Fornero è norma derogabile in melius in favore del lavoratore subordinato quanto al momento della produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro.