LICENZIAMENTO PER FATTI ANTECEDENTI

La Suprema Corte, nell'Ordinanza n. 4227 del 2025, richiama la Sentenza 428 del 2019, confermandone il principio di diritto. È dunque legittimo il licenziamento di un lavoratore se le condotte contestate sono riferite ad un precedente rapporto di lavoro tra le medesime parti e se il datore è venuto a conoscenza di tali comportamenti, non per suo impulso, dopo la conclusione del precedente rapporto .
Nel caso di specie, infatti, il nuovo rapporto di lavoro, costituito per effetto della conciliazione novativa, intercorre con lo stesso datore di lavoro e prevede
anche l'identità delle mansioni svolte. In particolare il licenziamento riguarda un portalettere che ha sottratto, occultato e manomesso in modo parziale la corrispondenza durante il precedente rapporto di lavoro. Tale comportamento configura il venir meno dell'affidamento del datore riposto nel lavoratore e la negazione di tutti i doveri del portalettere.