LICENZIAMENTO PER CHI LAVORA PRESSO TERZI DURANTE LA MALATTIA

Con la Sentenza del 261/2024 n. 2516 la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento di un lavoratore che, durante un periodo di malattia, prestava attività presso l’azienda della moglie. Lo svolgere diversa attività lavorativa durante la malattia configura esplicita violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, e dei doveri di correttezza e buona fede; l’attività lavorativa svolta è stata ritenuta pregiudizievole dello stato di malattia ed è risultata sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia stessa.

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