LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SI È ASSENTATO PER ASSISTERE IL PADRE DISABILE

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8074/2025, ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore per assenza ingiustificata. Nello specifico, l'assenza dal lavoro, pur motivata dall'intento di assistere il padre disabile, è risultata priva dei presupposti giuridici necessari per il riconoscimento del congedo straordinario. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 33, c. 7-bis, della L. n. 104/1992, il lavoratore decade dal diritto al congedo qualora l'INPS o il datore di lavoro accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste. Nella fattispecie in esame, infatti, l'istanza di congedo era carente della documentazione necessaria e non era stata regolarizzata prima dell'assenza, rendendo
quest'ultima ingiustificata.