LAVORATORE IN PERMESSO PER IL FIGLIO MA SI PRESENTA ALLA MANIFESTAZIONE: VA REINTEGRATO

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5588 del 1° marzo 2024, ha statuito che non è legittimo il licenziamento dell’operaio che durante l’assenza dal luogo di lavoro per permesso, richiesto per prendersi cura della figlia malata, si reca alla manifestazione di una fabbrica del gruppo. L'addebito infatti viene punito dalla  contrattazione collettiva con una mera sanzione conservativa.

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