ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A PIÙ FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI: CHIARIMENTI DELL'ADE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E dell'11 aprile 2025, ha illustrato il sistema di calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.
In particolare, l'Associazione istante chiede chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevanti ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15% al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari e le modalità di attestazione di tale anzianità.
In proposito, l'Amministrazione finanziaria precisa che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità complessivamente maturata in relazione alla posizione e non integralmente riscattata.
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, l'Agenzia ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.