IL VERBALE DEL ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO È IMPUGNABILE ANCHE SENZA LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS

Il verbale redatto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro può essere impugnato anche quando non riporta la quantificazione precisa dei contributi dovuti all’INPS. Lo ha chiarito la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il verbale ispettivo, quando contiene accertamenti idonei a incidere sulla posizione contributiva o sul riconoscimento dei rapporti di lavoro, produce effetti giuridici immediati e quindi può essere oggetto di impugnazione da parte del datore di lavoro. La Cassazione ha infatti sottolineato che non è necessario attendere la successiva fase di determinazione degli importi per poter contestare la fondatezza dell’accertamento, poiché già il contenuto del verbale può incidere concretamente sulla sfera giuridica e patrimoniale del soggetto ispezionato. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui dal verbale emerga la riqualificazione di un rapporto autonomo in rapporto di lavoro subordinato: anche in assenza della quantificazione dei contributi, tale accertamento comporta l’obbligo potenziale di versamento e può pregiudicare l’ottenimento del DURC regolare, determinando quindi un effetto immediato e concreto. In questi casi, il datore di lavoro ha il diritto di proporre ricorso in sede
amministrativa o giudiziale per contestare la legittimità o la correttezza delle conclusioni ispettive. Il principio si fonda sull’idea che l’impugnabilità non dipenda dalla natura meramente esecutiva dell’atto, ma dalla sua idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, anche un verbale privo di quantificazione economica può essere considerato un provvedimento autonomamente lesivo. Tale orientamento rafforza le garanzie difensive delle imprese, consentendo loro di tutelarsi tempestivamente senza dover attendere la successiva determinazione contributiva da parte dell’INPS, con l’obiettivo di evitare effetti negativi derivanti da un accertamento non ancora definitivo.
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