IL SUPERAMENTO DEL COMPORTO NON ESCLUDE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE IN DOLCE ATTESA

Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12060 del 7 maggio 2025, evidenziando che la disciplina dettata dall'art. 54 D. Lgs. n. 151/2001 prevale rispetto a quella racchiusa nell'art. 2110 c.c. per il suo carattere speciale. Il divieto è connesso allo stato oggettivo della gravidanza ed opera a prescindere dalla conoscenza o meno di tale condizione da parte tanto del datore di lavoro, quanto della lavoratrice medesima. Il superamento del comporto in caso di malattia, dunque, non esclude l'operatività del divieto di licenziamento della lavoratrice laddove risulti da idonea certificazione il suo stato di gravidanza.