IL RICONOSCIMENTO DI UN INQUADRAMENTO PROFESSIONALE SUPERIORE NON IMPLICA PER FORZA L’ASSORBIMENTO DEL SUPERMINIMO

Escluso l'assorbimento del superminimo in concomitanza con il riconoscimento di un livello contrattuale superiore: lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025. In presenza di una pattuizione individuale (ossia la lettera di conferimento del superminimo) che ne ha previsto l'assorbibilità solo in caso di futuri aumenti retributivi previsti da CCNL o di erogazioni ad personam, automaticamente si escludono le ulteriori ipotesi, compresa quella dell'aumento derivante da un inquadramento professionale superiore.