È NULLA LA NOTIFICA SE IL MESSO NON DIMOSTRA DI AVER EFFETTUATO RICERCHE PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL CONTRIBUENTE
In materia tributaria, la validità della notifica degli atti impositivi è strettamente legata al rispetto delle forme previste dalla legge, a tutela del diritto di difesa del contribuente. Una delle ipotesi più rilevanti di nullità è rappresentata dall’omessa o insufficiente ricerca del destinatario presso il suo domicilio fiscale da parte del messo notificatore.
L’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le modalità di notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, richiama le regole previste dagli articoli 137 e ss. c.p.c., stabilendo che la notifica deve avvenire, in via principale, presso il domicilio fiscale del contribuente. Solo in caso di irreperibilità relativa (cioè quando il destinatario non viene trovato nonostante la sua residenza sia nota), è possibile procedere con il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso alla porta.
Tuttavia, perché tale modalità “sostitutiva” sia valida, è necessario che l’agente notificatore dia atto, nella relata, di aver cercato il contribuente nel suo effettivo domicilio. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la notifica è nulla se il messo non dimostra di aver compiuto alcuna attività concreta per reperire il destinatario, come ad esempio verifiche anagrafiche o sopralluoghi. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20504/2017, ribadendo che «in tema di notificazione di atti tributari, è nulla la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., qualora non risulti che l’ufficiale giudiziario abbia dato conto, nella relata, delle ricerche compiute per trovare il destinatario».
Pertanto, la semplice assenza del contribuente al momento della notifica non è sufficiente a legittimare il ricorso alla procedura “semplificata”. In mancanza di una motivata attestazione delle ricerche effettuate, l’atto notificato deve considerarsi giuridicamente inesistente o comunque nullo, con conseguente inefficacia del provvedimento impositivo.