DECADENZA DEL SUPERBONUS PER INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA CILA-S

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la decadenza del superbonus in caso di incompleta compilazione della CILA-S.
L'Agenzia, richiamando quanto disposto dall'art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, chiarisce che la mancata compilazione da parte dell'istante del quadro "F" (attestazione relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile) della CILA-S determina la decadenza dal superbonus, sottolineando tuttavia che, nel caso in cui sussistano i requisiti previsti, è possibile fruire delle detrazioni edilizie "ordinarie" per i medesimi interventi.
Inoltre, l'Agenzia ammette il ricorso al ravvedimento operoso, purchè non vi sia stata la notifica degli atti di liquidazione e accertamento, al fine di restituire
la detrazione oggetto della cessione del credito e chiarisce, a tale proposito, che qualora sia riconosciuta una detrazione edilizia ordinaria (in luogo del superbonus), il credito, gli interessi e le sanzioni oggetto di ravvedimento, andranno commisurati sulla sola detrazione fruita in misura eccedente
mediante la cessione.
Viene infine precisato che stante la decadenza dal superbonus, non trova applicazione l'art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR, in merito alla realizzazione della plusvalenza in caso di cessione dell'immobile oggetto di interventi superbonus, ma è eventualmente applicabile la disposizione
ordinaria di cui alla lett. b) del medesimo art. 67, TUIR.