DANNO DA PERDITA DI CAPACITÀ LAVORATIVA: IMPOSSIBILE RESPINGERE LA DOMANDA PRIMA DI AVER STIMATO IL DANNO PER INTERO
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, ha pronunciato diversi importanti principi di diritto con riferimento all'accertamento e alla quantificazione del danno da incapacità di guadagno in seguito ad un sinistro. In particolare, la Cassazione ha affermato che
•«Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in
conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve
dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua
interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni
equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di
reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece
consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto
accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere
vanamente cercato un nuovo lavoro»;
•«La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa
del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere
cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito
non è di per sé d'ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale
da lucro cessante».