COOPERATIVE: LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE NON PUÒ MAI DEROGARE IN PEIUS IL LIVELLO RETRIBUTIVO

Lo ribadisce la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 9952 del 16 aprile 2025. In materia di calcolo del minimale contributivo, infatti, l'imponibile minimo da sottoporre a contribuzione è un dato al di sotto del quale non è possibile scendere, considerato che la contrattazione collettiva funge da parametro ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo minimo. Irrilevante è, quindi, la sottoscrizione di un accordo aziendale da parte dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale che stabilisce
retribuzioni inferiori, in ragione della inderogabilità (in peius) del minimale contributivo.

TOP