CONTRIBUTI COVID E RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI: COME SI COORDINANO I BENEFICI STRAORDINARI E LA DISCIPLINA ORDINARIA

Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, imprese e professionisti hanno potuto beneficiare di numerosi contributi a fondo perduto e altre misure di sostegno economico introdotte dai decreti emergenziali. Tuttavia, la gestione contabile e fiscale di tali contributi, e in particolare il loro impatto sul riporto delle perdite fiscali, ha sollevato diversi dubbi interpretativi.
CONTRIBUTI COVID: NATURA E TRATTAMENTO FISCALE
I contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici nel periodo 2020-2022 avevano lo scopo di compensare la perdita di fatturato subita da imprese e lavoratori autonomi a causa della pandemia.
Dal punto di vista fiscale, l’articolo 10-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha stabilito che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, né ai fini IRAP. In altre parole, non vengono tassati e non influiscono sul calcolo della base imponibile delle imposte dirette.
Questo principio vale sia per i contributi erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sia per quelli regionali o settoriali riconosciuti in base a disposizioni specifiche.
LE PERDITE FISCALI NEL PERIODO COVID
Negli esercizi 2020 e 2021 molte imprese hanno registrato perdite di esercizio a causa del calo del fatturato e delle restrizioni imposte. In via ordinaria, l’articolo 84 del TUIR disciplina il riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES, consentendone la compensazione illimitata nel tempo, ma solo fino all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo successivo (ad eccezione delle perdite dei primi tre esercizi, deducibili integralmente).
Per le imprese individuali e le società di persone, soggette a IRPEF, il riporto delle perdite segue regole differenti: generalmente può essere effettuato entro i cinque periodi d’imposta successivi.
COORDINAMENTO TRA CONTRIBUTI E PERDITE
Poiché i contributi Covid non sono imponibili, non incidono né sul reddito fiscale né sull’ammontare delle perdite riportabili. Tuttavia, in molti casi hanno determinato un effetto indiretto: se il contributo ha compensato parzialmente una perdita, il risultato d’esercizio civilistico è stato meno negativo, e di conseguenza anche la perdita fiscale è risultata inferiore.
In pratica, il contributo non “riduce” direttamente le perdite ai fini fiscali, ma può ridimensionarle in sede contabile. Ciò va considerato nella pianificazione fiscale, specie per le imprese che hanno utilizzato tali perdite negli anni successivi per compensare redditi positivi.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DOPO IL PERIODO EMERGENZIALE
Con la fine dello stato di emergenza e il ritorno alla normalità fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con varie circolari e risposte a interpello che non vi è alcun divieto di utilizzo delle perdite generate negli anni del Covid, purché correttamente determinate.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 ha confermato la piena validità del riporto delle perdite maturate in quegli esercizi, anche se sostenute in anni caratterizzati da aiuti di Stato o contributi straordinari.
La corretta gestione dei contributi Covid e delle perdite fiscali richiede una valutazione attenta dei singoli casi, soprattutto per le imprese che nel 2020-2022 hanno beneficiato di più misure di sostegno.
Pur non essendo tassabili, i contributi influenzano indirettamente i risultati di bilancio e, di conseguenza, il calcolo delle perdite riportabili.
Una pianificazione fiscale coerente permette di evitare errori in sede di dichiarazione e di sfruttare appieno i benefici concessi dalla normativa.
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