CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI DA CESSIONE DI BUONI PASTO: PUBBLICATO UN CHIARIMENTO SULL'OIC 34

In data 26 febbraio 2025 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una risposta circa l'applicazione dei paragrafi A.5 – A.7, dell'OIC 34 – Ricavi.
In particolare è stato chiesto di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (c.d. "buoni pasto") debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.
Preliminarmente si evidenzia che i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio mensa. A seguito dell'utilizzo del buono pasto gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo del buono pasto, al netto di uno sconto concordato tra l'emittente e l'esercizio convenzionato.
Dopo aver analizzato quanto previsto dai paragrafi A.5, A.6 e A.7 " Società che agisce per conto proprio o per conto di terzi" dell'OIC 34, l'Organismo Italiano di Contabilità precisa che la società emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto, in base al paragrafo A.7, dell'OIC 34, deve rilevare
il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.